Utilizzo del credito I.V.A. annuale

I titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA annuale all'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 30 aprile.

Nel caso in cui dalla dichiarazione IVA emerga un credito annuale, può essere utilizzato scegliendo una delle seguenti modalità, oppure combinandone più di una:

  1. a riporto nella liquidazione IVA, oppure
  2. in compensazione orizzontale ai sensi dell'art.17, co.1 del D.Lgs. n.241/1997, oppure
  3. chiesto a rimborso.

Il credito IVA, affinchè se ne possa valutare il suo utilizzo, deve risultare dalla dichiarazione IVA annuale e, come da bozza per l'anno 2022, deve risultare dal rigo VL39, denominato “Totale Iva a credito”.

1. A riporto della liquidazione IVA

In questo caso il credito IVA viene indicato a credito della liquidazione IVA del mese di gennaio (oppure nella prima liquidazione IVA utile) dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito e andrà a ridurne il debito o ad aumentare il credito oppure utilizzato in compensazione verticale, tramite i canali telematici, anche se esposto nel modello F24.

2. In compensazione orizzontale

Questa fattispecie consente al contribuente di utilizzare in compensazione, tramite i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), il credito IVA annuale mediante la compensazione nel modello F24. Il credito IVA è utilizzabile liberamente, sin dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, sino all'importo di euro 5.000,00.

Per importi maggiori [per le start-up il visto di conformità o la dichiarazione dell'organo di controllo è obbligatorio solo per importi superiori ad euro 50.000,00] è necessario il Visto di conformità oppure la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, se presente (sino ad un importo massimo annuo di euro 2.000.000,00 [il limite previsto dall'art.34, co.1 della L.388/2000 si riferisce a qualsiasi tributo e/o contributo utilizzato in compensazione. A tale limite vi sono deroghe previste per i soggetti subappaltatori]) e l'utilizzo decorre dal decimo giorno successivo a quello di invio della Dichiarazione IVA*.

Vi possono essere anche cause di esonero dall'apposizione del visto di conformità: ad esempio per i contribuenti che presentano un indice di affidabilità, ai fini ISA, così come previsto da appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

*Si ricorda che è in ogni caso vietato l'utilizzo in compensazione del credito IVA in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore ad euro 1.500,00 per i quali sono scaduti i termini di pagamento (art.31 del DL 78/2010) oppure, ai sensi dell’art.2 del DL 124/2019, se al contribuente è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, oppure per le società di comodo o non operative.


3. Credito chiesto a rimborso

Se l'importo del credito IVA è superiore ad euro 2.582,28 per poter chiedere il rimborso il contribuente deve rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

  • quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
  • quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 del DPR 633/1972 (soggetti non residenti identificatisi in Italia o che hanno nominato un Rappresentante Fiscale).

Invece, se dalle dichiarazioni IVA dei due anni precedenti risultano crediti IVA, il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all'allinea precedente.

Se l'importo del credito chiesto a rimborso eccede euro 30.000,00 [i limiti si innalzano ad euro 50.000,00 per le Start-up innovative e in presenza di indici ISA affidabili] è necessario presentare la dichiarazione IVA annuale munita del visto di conformità o della dichiarazione dell'organo di controllo oppure avallata dalla garanzia fideiussoria rilasciata da istituti di credito o assicurativi.

In ogni caso, è sempre necessaria la garanzia quando il contribuente rientra in una delle seguenti ipotesi:

  • soggetto che esercita un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative;
  • soggetto al quale, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, avente specifici rilievi accertativi:
  • soggetto che presenta la dichiarazione IVA priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • soggetto che richiede il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

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